Art. 3.

      1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale erano titolari della qualifica di «dirigente superiore», è ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti superiori è riconosciuta la posizione nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi dirigenti è, altresì, corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale.
      2. Ai dirigenti di cui al comma 1 è assegnato il 50 per cento dei posti disponibili dell'amministrazione statale di appartenenza con la qualifica di dirigente generale.